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CE - GRUPPO PER LA TUTELA
DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Raccomandazione
relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell'Unione
Europea adottata il 17 maggio 2001
IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLE
PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995 1 ,
visti gli articoli 29 e 30, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo
3 di detta direttiva,
visto il regolamento interno, in particolare gli articoli 12 e 14,
ha adottato la presente raccomandazione:
I. Introduzione
1. Nel documento di lavoro intitolato "Tutela della vita privata
su Internet — Un approccio integrato dell'EU alla protezione
dei dati on-line", del 21 novembre 2000 2, il Gruppo di lavoro
ha evidenziato come sia importante garantire la messa in atto di
strumenti adeguati per assicurare che l'utente Internet riceva tutte
le informazioni necessarie affinché possa riporre la propria
fiducia, con cognizione di causa, sui siti visitati e, se necessario,
esercitare determinate scelte conformemente ai propri diritti come
previsto dalla normativa europea.
Tale fattore risulta particolarmente importante in considerazione
del fatto che l'uso di Internet moltiplica le possibilità
di raccolta di dati personali e, conseguentemente, i pericoli per
i diritti fondamentali e le libertà degli individui, soprattutto
per quel che riguarda la loro vita privata. Nel suo Parere n. 4/2000
del 16 maggio 2000 sul livello di tutela dei dati offerto dai principi
dell'"approdo sicuro" (Safe Harbor), il Gruppo di lavoro
ha invitato la Commissione a valutare con urgenza l'opportunità
di creare un marchio di qualità per i siti Internet, che
si basi su criteri comuni che potrebbero essere stabiliti a livello
comunitario.
Questa raccomandazione fa seguito ai due documenti sopracitati.
Essa intende contribuire all'effettiva ed omogenea applicazione
delle disposizioni nazionali adottate in conformità alle
direttive 3 sulla tutela dei dati personali fornendo indicazioni
concrete sull'attuazione delle norme contenute in tali direttive
relativamente alle pratiche più comuni esercitate attraverso
Internet. Tali pratiche si verificano soprattutto al momento del
"contatto iniziale" tra l'utente Internet ed un sito Web
sia nel caso di esclusiva ricerca di informazioni, sia nel caso
di esecuzione di operazioni commerciali su base graduale.
Le indicazioni fornite di seguito riguardano in particolar modo
la raccolta di dati personali su Internet e si prefiggono di identificare
le misure che dovranno essere attuate nei confronti delle persone
interessate per garantire la lealtà e la liceità di
tali pratiche (applicazione degli articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva
95/46/CE). Tali indicazioni focalizzano in particolare sul come,
quando e quali informazioni occorre fornire all'utente individuale,
con l'aggiunta di dettagli pratici relativi a diritti ed obblighi
risultanti da dette direttive.
Il principale obiettivo di questa raccomandazione consiste dunque
nel fornire un concreto valore aggiunto all'attuazione dei principi
generali della direttiva. Il Gruppo di lavoro considera la presente
raccomandazione come la prima iniziativa per la presentazione a
livello europeo dell'insieme "minimo" di obblighi ai quali
i responsabili del trattamento (le persone fisiche o giuridiche
responsabili del trattamento dati nell'ambito di un sito Web)4 che
si occupano di siti Internet in cui vengono richieste informazioni
particolareggiate o la specificazione del campo d'azione 5 possano
facilmente conformarsi. Certamente questa raccomandazione non esonera
i responsabili del trattamento dall'obbligo attualmente vigente
di verificare la conformità di tali trattamenti all'intera
serie di requisiti e condizioni precisati nel diritto nazionale
applicabile per renderlo legittimo, verifica senza la quale tale
trattamento non risulta idoneo.
Tale raccomandazione si applica nel caso in cui il responsabile
del trattamento abbia sede in uno degli Stati membri dell'Unione
europea. In questa circostanza sarà applicato il diritto
nazionale dello Stato membro in oggetto al trattamento dei dati
personali che avvenga nel contesto delle attività di tale
stabilimento. Tale raccomandazione si applica altresì quando
il responsabile del trattamento non ha sede nel territorio della
Comunità ma ricorre, ai fini del trattamento di dati personali,
a strumenti automatizzati o non automatizzati situati nel territorio
di uno degli Stati membri dell'UE. Tale trattamento è contemplato
dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si trovano
i supporti tecnici o le risorse 6 .
2. La raccomandazione, per poter conseguire tale obiettivo, è
rivolta particolarmente:
- ai responsabili del trattamento che raccolgono dati on-line, dotandoli
di una guida pratica che elenchi l'insieme minimo delle misure concrete
da attuare;
- ai singoli utenti Internet affinché siano informati a riguardo
e affinché possano esercitare i propri diritti;
- alle istituzioni desiderose di assegnare un'etichetta certificante
la conformità delle procedure di trattamento impiegate alle
direttive europee sulla protezione dei dati, dotandole di criteri
di riferimento per l'assegnazione di tale etichetta riguardo alle
informazioni da apporre e alla raccolta di dati personali. È
ovvio che, al momento dell'assegnazione dell'etichetta, occorrerà
tener conto di separati criteri concernenti altri obblighi e diritti
oltre ai suddetti criteri di riferimento. Il Gruppo di lavoro pubblicherà
successivamente un esauriente documento relativo a detta problematica;
- alle autorità europee responsabili della protezione dei
dati per poterle dotare di un quadro di riferimento comune per il
loro compito di verifica della conformità alle disposizioni
nazionali adottate dagli Stati membri, conformemente alle direttive
sopracitate;
3. Il Gruppo di lavoro è inoltre del parere che tale raccomandazione
dovrebbe servire da riferimento per la definizione dei criteri per
software e hardware preposti alla raccolta e al trattamento di dati
personali su Internet.
II. Raccomandazioni sulle
informazioni da fornire in caso di raccolta di dati nel territorio
degli Stati membri dell'Unione europea.
2.1. Informazioni da fornire alla persona interessata e tempi da
rispettare.
4. Qualsiasi raccolta di dati personali individuali ottenuta attraverso
un sito Web richiede l'anticipata fornitura di determinate informazioni.
In termini di contenuto la conformità a tale obbligo rende
necessario:
5. menzionare l'identità, l'indirizzo fisico e quello elettronico
del responsabile del trattamento e, ove possibile, quello dell'eventuale
rappresentante in forza all'articolo 4.2 della direttiva;
6. menzionare chiaramente la/le finalità del trattamento
con il quale il responsabile raccoglie dati attraverso un sito Web.
Ad esempio, nel caso in cui tali dati vengano raccolti per stipulare
un contratto (abbonamento ad Internet, ordine di prodotti, ecc.)
ed anche per la commercializzazione diretta, occorre che il responsabile
specifichi chiaramente le due finalità in questione;
7. menzionare chiaramente il carattere obbligatorio o facoltativo
delle informazioni richieste. Le informazioni obbligatorie sono
quelle indispensabili all'espletamento del servizio richiesto. Ad
esempio, è possibile evidenziare il carattere obbligatorio
o facoltativo apponendo un asterisco all'informazione di carattere
obbligatorio oppure, in alternativa, è possibile scrivere
"facoltativo" accanto all'informazione non obbligatoria.
Il fatto che la persona interessata non fornisca informazioni facoltative
non deve tornarle a svantaggio in nessun modo;
8. menzionare l'esistenza di diritti, e delle condizioni per il
loro esercizio, in base ai quali l'interessato possa esprimere il
proprio consenso o, eventualmente, opporsi al trattamento di dati
personali 7 . È necessario parimenti fornire indicazioni
sulle modalità di accesso, di rettifica o di cancellazione
di tali dati o informazioni, sia riguardo la persona o il servizio
al quale occorre rivolgersi per l'esercizio di tali diritti, che
relativamente alla possibilità di esercitarli on-line e all'indirizzo
fisico del responsabile;
9. elencare i destinatari o le categorie di destinatari delle informazioni
raccolte. Al momento della raccolta di dati i siti Internet dovrebbero
specificare se i dati raccolti saranno comunicati o resi disponibili
a terzi — tra cui, in particolare, partner commerciali, imprese
figlie, ecc. — e le relative motivazioni (con finalità
diverse dalla fornitura del servizio richiesto e per la commercializzazione
diretta 8 ).
In questi casi è fondamentale che gli utenti Internet dispongano
di un'effettiva possibilità di opporsi on-line a detta comunicazione
cliccando su di una casella di spunta ed esprimendo così
il proprio favore alla comunicazione dei dati con finalità
diverse dalla fornitura del servizio richiesto. Dal momento che
il diritto di opporsi può essere esercitato in qualunque
momento, occorre menzionare anche nelle informazioni fornite alla
persona interessata la possibilità di esercitare tale diritto
on-line. Il Gruppo di lavoro, consapevole degli svantaggi recati
dal sovraccarico di informazioni negli schermi, è del parere
che, se non appaiono nomi di destinatari, il responsabile del trattamento
si impegna a non comunicare le informazioni raccolte a terzi i cui
nomi ed indirizzi non siano stati forniti (a meno che la loro identità
sia ovvia), garantisce che la comunicazione dei dati sia necessaria
all'espletamento del servizio richiesto dall'utente Internet e che
tale comunicazione sia effettuata esclusivamente con quella finalità.
10. Nel caso in cui sia previsto che il responsabile del trattamento
trasmetta i dati a paesi esterni all'Unione europea, specificare
se tali paesi garantiscono una protezione adeguata degli individui
riguardo al trattamento dei loro dati personali, in forza dell'articolo
25 della direttiva 95/46/CE. In questo caso è necessario
fornire informazioni specifiche a proposito dell'identità
e dell'indirizzo dei destinatari (indirizzo fisico e/o elettronico)9;
11. fornire nome ed indirizzo (indirizzo fisico e/o elettronico)
del servizio o della persona incaricata di rispondere ad eventuali
quesiti riguardanti la protezione di dati personali;
12. menzionare chiaramente l'esistenza di procedure di raccolta
automatica di dati prima di utilizzare simili metodi per detta raccolta
10.
Nel caso di un ricorso a tali procedure è necessario che
la persona interessata riceva le informazioni contenute in questo
documento. Detta persona dovrà inoltre essere informata circa
il nome del dominio dal quale il server del sito trasmette le procedure
di raccolta automatica, le finalità di dette procedure, il
loro periodo di validità, l'eventualità in cui l'accettazione
di tali procedure sia necessaria per visitare il sito e le possibili
conseguenze di una loro disattivazione. Se vi sono altri responsabili
del trattamento coinvolti nella raccolta dei dati personali occorre
che la persona interessata riceva tutte le informazioni riguardanti
l'identità del responsabile e le finalità del trattamento
relativamente a ciascun responsabile di detto trattamento.
È necessario comunicare la possibilità di opporsi
alla raccolta prima di ricorrere a qualsiasi procedura automatica
che provochi la connessione di un utente PC ad un altro sito Web.
Es. allo scopo di evitare che un secondo sito possa raccogliere
dati ad insaputa di in utente Internet nel caso in cui questo venga
automaticamente connesso da un sito Web ad un altro per visualizzare
pubblicità sotto forma di banner.
Ad esempio, se un cookie viene collocato dal server del responsabile
del trattamento è necessario comunicare detta informazione
prima che venga spedito all'hard disk dell'utente Internet, in aggiunta
alle informazioni fornite grazie alla tecnologia esistente che si
limita a specificare il nome del sito di trasmissione ed il periodo
di validità di detto cookie 11 .
13. Indicare le misure di sicurezza a garanzia dell'autenticità
del sito, del grado di completezza e riservatezza delle informazioni
trasmesse nella detta rete in applicazione della legislazione nazionale
applicabile.12
14. Fornire le informazioni in tutte le lingue usate nel sito Web
e, specialmente, in quei passaggi ove avviene la raccolta dei dati
personali.
15. Che i responsabili del trattamento verifichino la coerenza delle
informazioni contenute nei vari documenti destinati al sito (le
sezioni "dati personali e protezione della vita privata",
i moduli elettronici, testi relativi alle condizioni generali di
vendita e ad altre comunicazioni commerciali).
2.2. Modalità di presentazione delle informazioni
16. Il Gruppo di lavoro ritiene che le seguenti informazioni debbano
apparire direttamente sullo schermo prima che avvenga la raccolta,
così da assicurare un giusto trattamento dei dati.
Dette informazioni riguardano:
- l'identità del responsabile del trattamento;
- la/le finalità;
- la natura obbligatoria o facoltativa delle informazioni richieste;
- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati raccolti;
- l'esistenza del diritto di accesso e di rettifica;
- l'esistenza del diritto di opporsi a qualsiasi comunicazione dei
dati a terzi con finalità diverse dalla fornitura del servizio
richiesto e le modalità per esercitare tale diritto (ad esempio
fornendo la possibilità di cliccare su una casella di spunta)
- le informazioni da fornire in caso di utilizzo di procedure di
raccolta automatica;
- il livello di sicurezza nel corso di tutte le fasi del trattamento
compresa la trasmissione, ad esempio sulle reti.
In tali situazioni le informazioni devono essere fornite interattivamente
e devono apparire sullo schermo. Così, nel caso di metodi
automatici di raccolta dati, dette informazioni possono essere fornite,
se necessarie, tramite la tecnica delle finestre pop-up.
A proposito del livello di sicurezza nel corso della trasmissione
dei dati dall'apparecchiatura occorre visualizzare un'intestazione
del tipo "Stai accedendo ad una connessione protetta"
oppure le procedure di informazione automatica presenti nei browser,
come la comparsa di icone specifiche sotto forma di chiave o di
lucchetto.
17. Il Gruppo di lavoro ritiene inoltre che sia necessario poter
accedere ad informazioni esaustive riguardo alla politica di tutela
della sfera privata (comprese le modalità per l'esercizio
del diritto d'accesso) direttamente dalla pagina d'entrata del sito
e ovunque vengano raccolti dati personali on-line. Il titolo dell'intestazione
su cui cliccare deve essere sufficientemente messo in risalto, chiaro
e preciso in modo da consentire all'utente Internet di crearsi un'idea
chiara del contenuto al quale sta per accedere. Ad esempio, l'intestazione
potrebbe asserire "Stiamo raccogliendo e trattando dati personali
che La riguardano. Per ulteriori informazioni clicchi qui"
oppure "Dati personali o tutela della sfera privata".
Il contenuto delle informazioni alle quali l'utente Internet è
indirizzato deve altresì essere sufficientemente preciso.
III. Raccomandazioni per
il perfezionamento degli altri diritti e doveri
Il Gruppo di lavoro desidera inoltre attirare l'attenzione dei destinatari
della presente Raccomandazione su altri diritti dell'individuo ed
obblighi dei responsabili del trattamento basati su direttive di
particolare attinenza nell'ambito della raccolta di dati personali
su siti Web. Il Gruppo di lavoro ritiene che le raccomandazioni
seguenti, così come le indicazioni sulle informazioni, abbiano
un'utilità pratica immediata sia per i responsabili del trattamento
che per gli utenti Internet.
18. Raccogliere esclusivamente i dati necessari per il conseguimento
dello scopo prefisso;
19. garantire che i dati siano trattati esclusivamente nelle suddette
legittime modalità, conformemente ad uno dei criteri elencati
nell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE;
20. garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso e di
rettifica; l'esercizio di tali diritti dovrebbe essere possibile
sia all'indirizzo fisico del responsabile del trattamento che on-line.
È necessario predisporre particolari misure di sicurezza
affinché esclusivamente la persona interessata abbia accesso
on-line alle informazioni che la riguardano;
21. conformarsi al principio della "finalità" o
"scopo" in base al quale occorre far uso di dati personali
solo se necessario e per finalità determinate. In altri termini,
in assenza di un motivo legittimo, non è possibile fare uso
di dati personali ed è necessario mantenere l'anonimato degli
individui (articolo 6, paragrafo 1, punto b) della direttiva 95/46/CE).
Detto principio è altresì denominato "principio
di minimizzazione".
22. Fornire ed incoraggiare la consultazione in modalità
anonima di siti commerciali, nello stesso ambito descritto nel punto
21, senza richieste di identificazione degli utenti per cognome,
nome, indirizzo di posta elettronica o altri dati identificativi.
Qualora sia necessario un collegamento ad una persona senza completa
identificazione della stessa è bene suggerire ed accogliere
l'uso di pseudonimi di qualsivoglia natura.
Ove non sussistano necessità di identificazione legale occorre
incoraggiare ed accogliere l'uso di pseudonimi, anche nel caso di
determinate operazioni. Un esempio è dato dall'uso di certificati
pseudonimi per le firme elettroniche (cfr. articolo 8 della direttiva
1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche).
23. Stabilire un periodo di conservazione per i dati raccolti. È
possibile conservare detti dati esclusivamente per il tempo necessario
allo scopo del trattamento indicato e perseguito (articolo 6 della
direttiva 95/46/CE e articolo 6 della direttiva 97/66/CE).
24. Adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza
dei dati nel corso del loro trattamento e della loro trasmissione
(ad esempio limitare e determinare il numero delle persone che hanno
accesso ai dati, far uso di trasmissioni cifrate, ecc.; articolo
17 della direttiva 95/46/CE).
25. Se è coinvolto un responsabile per l'elaborazione, ad
esempio per ospitare un sito Web, stipulare un contratto che gli
imponga di attuare appropriate misure di sicurezza in conformità
anche della normativa dello Stato membro in cui si trova il responsabile
per l'elaborazione, nonché effettuare il trattamento dei
dati personali attenendosi esclusivamente alle indicazioni del responsabile
di detto trattamento.
26. A seconda dei casi e in forza della legge nazionale, procedere
alla notificazione dell'autorità di controllo (se il responsabile
dell'elaborazione del sito si trova nell'Unione europea o se lo
stesso dispone di un rappresentante nell'Unione europea). Il numero
di registrazione di detta notifica può essere indicato all'interno
del sito, in modo vantaggioso, al di sotto dell'intestazione destinata
alla protezione dei dati.
27. Se vengono trasferite informazioni ad un paese terzo in cui
non è garantito un adeguato livello di protezione è
necessario assicurare che il trasferimento dei dati avvenga esclusivamente
se lo stesso è in linea con le deroghe all'articolo 26 della
direttiva 95/46/CE. In questi casi occorre informare le persone
delle adeguate garanzie fornite affinché il trasferimento
risulti lecito.
IV. Raccolta di indirizzi
per la commercializzazione diretta tramite posta elettronica e per
la spedizione di newsletter
28. Per ciò che concerne la commercializzazione diretta per
posta elettronica:
- il Gruppo di lavoro ripropone il proprio parere secondo il quale
gli indirizzi di posta elettronica reperiti nelle aree pubbliche
di Internet all'insaputa delle persone interessate, ad esempio nei
gruppi di discussione, non sono stati raccolti lecitamente. Tali
indirizzi non possono perciò essere utilizzati con finalità
diverse da quelle per le quali sono stati originariamente resi pubblici;
in particolar modo non possono essere utilizzati per la commercializzazione
diretta 13
- fare uso di indirizzi di posta elettronica per la commercializzazione
diretta a condizione che questi siano stati raccolti lealmente e
legalmente. Affinché la raccolta sia leale e legaleè
necessario che le persone interessate siano state informate della
possibilità dell'uso di tali dati per la commercializzazione
diretta e che dette persone abbiano potuto acconsentire a tale uso
direttamente al momento della raccolta (cliccando su una casella
di spunta)14 . L'invio di posta elettronica a scopo promozionale
deve altresì prevedere la possibilità di esercitare
il recesso on-line dall'elenco di indirizzi impiegato 15 .
29. Per ciò che concerne la spedizione di newsletter:
- Procurarsi il previo consenso delle persone interessate e garantire
la possibilità di un loro recesso da tali spedizioni in qualsiasi
momento; occorrerà pertanto informare dette persone riguardo
a questa possibilità ogniqualvolta viene spedita una newsletter.
Il gruppo di lavoro invita il Consiglio d'Europa, la Commissione
europea, il Parlamento europeo e gli Stati membri a tener conto
della presente raccomandazione.
Il gruppo si riserva la facoltà di formulare ulteriori osservazioni.
Fatto a Bruxelles, 21 maggio 2001
Per il gruppo
Il Presidente
Stefano RODOTÀ
________________________________________
NOTE
1 Gazzetta ufficiale L 281 del 23/11/1995, pag. 31, disponibile
su:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm
2 WP 37 (5063/00): documento di lavoro - Tutela della vita privata
su Internet — Un approccio integrato dell'EU alla protezione
dei dati on-line. Adottato il 21 novembre 2000. Disponibile su:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/wp37en.htm
3 Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, e direttiva
97/66/CE del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali
e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.
Disponibili su:
http://europa.eu.int/comm/inernal_market/en/media/dataprot/law.htm
4 A titolo di riferimento, l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE
definisce il responsabile del trattamento come "la persona
fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi
altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità
e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità
e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative
o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento
o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati
dal diritto nazionale o comunitario"
5 Le raccomandazioni concrete della presente raccomandazione costituiscono
i requisiti minimi nel senso che non sono le uniche. In futuro tali
raccomandazioni dovrebbero essere integrate da altre relative al
trattamento di dati personali ancor più sensibili, come il
trattamento riguardante siti sanitari e siti rivolti a bambini o
i servizi offerti dai portali. In quanto ad altre specifiche modalità
di trattamento, come la divulgazione di dati personali in un sito
o la conservazione dei dati sul traffico da parte dei fornitori
di servizi Internet e dei fornitori di contenuti e servizi Internet,
si rimanda alle raccomandazioni del Gruppo di lavoro contenute nel
documento citato nella nota n. 1 e alle altre posizioni del caso
assunte dal Gruppo di lavoro, come il WP 25 (5085/99): Raccomandazione
3/99 relativa alla conservazione dei dati sulle comunicazioni da
parte dei fornitori di servizi Internet a fini giudiziari. Approvata
il 7 settembre 1999. WP 18 (5005/99): Raccomandazione 2/99 relativa
al rispetto della vita privata nel contesto dell'intercettazione
delle telecomunicazioni. Approvata il 3 maggio 1999. WP 17 (5093/98):
Raccomandazione 1/99 sul trattamento invisibile ed automatico dei
dati personali su Internet effettuato da software ed hardware. Approvata
il 23 febbraio 1999. Tutto disponibile su: cfr. nota n. 1.
6 Cfr. articolo 4, paragrafo 1, punti a) e c) della direttiva 95/46/CE.
È necessario mantenere nettamente distinto tale aspetto dalla
questione del trasferimento legale di dati personali dall'UE ad
un paese terzo. Tale problematica è trattata dagli articoli
25 e 26 della direttiva 95/46/CE e dalle connesse decisioni della
Commissione europea relative all'adeguatezza della tutela nei paesi
terzi. Ad esempio, se un sito Web americano fa uso di strumenti
situati all'interno dell'UE per la raccolta ed il trattamento di
dati personali sarà applicata alle operazioni di raccolta
e di trattamento la legislazione dello stato europeo in questione,
a prescindere dall'adeguatezza del livello di protezione fornito
da tale compagnia e conformemente alla decisione della Commissione
europea relativa all'approdo sicuro. Tale problematica relativa
all'adesione o meno dello Stato destinatario di dati all'approdo
sicuro sarà pertinente esclusivamente in merito alla liceità
delle successive cessioni di dati personali dalla compagnia con
sede all'interno dell'UE a quell'altra.
7 Il trattamento a finalità specifiche è consentito
solo se motivato da una delle considerazioni elencate nell'articolo
7 della direttiva 95/46/CE (tra l'altro nei casi in cui la persona
interessata abbia fornito esplicitamente il proprio consenso, in
cui il trattamento risulti indispensabile per l'esecuzione del contratto
con la persona interessata, in cui il trattamento risulti indispensabile
per adempiere ad un obbligo legale del responsabile del trattamento
e in cui tale trattamento risulti indispensabile per il perseguimento
dell'interesse legittimo del responsabile oppure di quello di terzi
che hanno fatto uso di tali dati, a meno che l'interesse della persona
in oggetto non risulti prevalente).
Il diritto ad opporsi (cfr. articolo 14) è fissato dagli
Stati membri in almeno due situazioni di cui all'articolo 7, inclusa
l'ultima menzionata sopracitata. L'individuo ha il diritto, salvo
disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale, di opporsi
in qualsiasi momento per motivi preminenti e legittimi, derivanti
dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che lo
riguardano. Il diritto di opporsi su richiesta e gratuitamente sussiste
in ogni caso quando il trattamento in oggetto è finalizzato
alla commercializzazione diretta. La persona interessata può
inoltre opporsi gratuitamente (una volta informata ed a partire
dalla prima comunicazione) alla comunicazione di dati personali
a terzi o al loro utilizzo per conto di terzi per la commercializzazione
diretta.
8 La comunicazione a terzi è consentita solo nel caso in
cui la finalità prevista non sia incompatibile con quella
per la quale i dati sono stati raccolti e se motivata da una delle
considerazioni elencate nell'articolo 7, condizioni che rendono
legittimo il trattamento.
9 Informazioni riguardo l'adeguatezza delle decisioni sono disponibili
sul sito Web della Commissione al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm
10 Il trattamento "invisibile" ed automatico dei dati
personali è soggetto alle medesime modalità, condizioni
e garanzie delle altre tipologie di trattamento di dati personali.
Cfr. Raccomandazione 1/99 del Gruppo di lavoro sul trattamento invisibile
ed automatico dei dati personali su Internet effettuato da software
e hardware (23 febbraio 1999), disponibile sul sito Web citato nella
nota n. 1
11 Se il cookie è collocato da un'organizzazione attraverso
il proprio sito Web e soltanto questa è in grado di accedere
al contenuto di detto cookie non occorre fornire informazioni aggiuntive
riguardo l'organizzazione responsabile del collocamento del cookie,
purché l'organizzazione che ospita tale sito Web sia già
stata adeguatamente identificata.
12 Cfr. le norme specifiche dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3 secondo
trattino della direttiva 95/46/CE.
13 Cfr. WP 28 (5007/00): "Parere 1/2000 su alcuni aspetti del
commercio elettronico relativi alla protezione dei dati personali",
approvato il 3.2.2000, WP 29 (5009/00): "Parere 2/2000 concernente
la revisione generale del quadro giuridico delle telecomunicazioni",
approvato il 3.2.2000, e, specialmente, riguardo l'applicazione
degli articoli 6 e 7 della direttiva 95/46/CE, WP 36 (5042/00):
"Parere 7/2000 sulla proposta della Commissione europea di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche del 12 luglio 2000 (COM(2000)385)",
approvato il 2.11.2000 e WP 37 (5063/00): "Documento di lavoro:
Tutela della vita privata su Internet, un approccio integrato dell'UE
alla protezione dei dati on-line", approvato il 21.11.2000.
14 All'interno dell'Unione europea cinque Stati membri (Germania,
Austria, Italia, Finlandia e Danimarca) hanno adottato misure intese
a vietare le comunicazioni commerciali non sollecitate. In altri
Stati membri esiste un sistema di possibilità di recesso
oppure permane una situazione poco chiara. È bene notare
che la proposta di direttiva della Commissione relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (COM(2000) 385) del 12 luglio 2000
è in favore di una soluzione armonizzata basata sulla possibilità
di adesione; tale approccio è stato unanimemente sostenuto
dal Gruppo di lavoro nel Parere 7/2000 (WP 36 sopracitato). Si veda
inoltre lo studio di S. Gauthronet e di E. Drouard (ARETE) per la
Commissione, "Messaggi pubblicitari indesiderati e protezione
dei dati personali", gennaio 2001,
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/studies/spamsumit.pdf
15 La direttiva sul commercio elettronico stabilisce ulteriori requisiti
relativi alle comunicazioni commerciali non sollecitate in quei
casi in cui è consentita la possibilità di recesso
conformemente alla direttiva 97/66/EC.
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